09 giugno 2021,
da Avv. Vania Cirese (Responsabile ufficio legale ACOI)
Il Dpcm Draghi sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il testo non ci lascia tranquilli. Gli articoli che riguardano i professionisti della salute sono l’art. 3 e l’art.4.
Art. 3 (responsabilità sanitaria e la somministrazione del vaccino anti Sars COV2)
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”
La necessità di uno “scudo penale” protettivo per i vaccinatori è stata invocata e giustificata a seguito dell’avvio dell’indagine sulla morte di un siciliano deceduto poche ore dalla somministrazione del vaccino. Nel registro degli indagati è stato iscritto anche chi ha effettuato l’iniezione. Associazioni e ordini professionali hanno chiesto uno “scudo penale” per proteggere i medici vaccinatori a seguito di altri casi, a Trapani, Napoli e Biella anche se poi l’esame autoptico ha escluso la sussistenza di nesso causale.
Alla domanda spontanea e legittima chi statuirà che la punibilità è esclusa non può che rispondersi: il magistrato.
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