Da Itinerari Previdenziali – Evasione fiscale e sommerso, il contrasto di interessi è la possibile soluzione

di Alberto Brambilla, 18/03/2024

Se ne parla da diverso tempo ma il “contrasto di interessi” tende spesso a essere trascurato dalla nostra politica. Eppure, in un Paese ad alta infedeltà fiscale come l’Italia, potrebbe rivelarsi la soluzione più efficace per le casse dello Stato, per le famiglie e anche per la battaglia contro lavoro nero e sommerso…

…continua ⇒ ItinerariPrevidenziali_Brambilla_18.3.24_Evasione fiscale e sommerso-il contrasto di interessi è la possibile soluzione

Significati e riflessi a proposito della Sentenza della Consulta n. 4/2024

RIASSUNTO DEL PROBLEMA SUSCITATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 4/2024

Siamo stati tempestati in questi giorni da Amici pensionati che pensavano che la Sentenza citata potesse portar loro qualche euro arretrato.

Purtroppo non è così.

In effetti la Sentenza n. 4/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, c. 3 della legge 388/2000 il quale – in via retroattiva – escludeva maggiorazione della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) dei dipendenti pubblici nel triennio 1991 – 1993.

Detta norma (legge Amato 438/1992) in realtà, bloccava il rinnovo dei contratti del triennio 1991 – 1993 ma non anche i contenuti degli stessi, che rimanevano in regime di “prorogatio”.

Il problema riguardava in particolare il personale della Polizia di Stato, ma non certamente il personale del comparto sanitario / area della dirigenza medica, per il quale non risulta un blocco dell’incremento della progressione della RIA, tranne che per l’anno 1993 (ope-legis). Va ricordato che, per effetto del contratto 1994 – 1997 (art. 47, area dirigenza medica) dal 1° gennaio 1997 sono stati aboliti tutti i meccanismi di incremento automatico della retribuzione legati all’anzianità.

Ne consegue che la Sentenza 4/2024 non può avere efficacia diretta sulla dirigenza medica. Tuttavia, la Sentenza in questione è interessante perché stabilisce:

  1. la non retroattività di una legge;
  2. il controllo di costituzionalità su giudizi ancora in corso;
  3. la violazione dei principi della certezza del diritto e dell’equo processo (artt. 3, 111 e 117 della Costituzione e art. 6 della Cedu).

NOTA DI SPERANZA:

QUESTA INTERPRETAZIONE VARRÁ FORSE ANCHE PER I NS. RICORSI SUI TAGLI ALLE PENSIONI????   ???

Per ulteriori dettagli, leggete l’articolo di Sizia qui sotto allegato ⇓

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Significati e riflessi a proposito della Sentenza della Consulta n. 4/2024

a cura del  Dott. Carlo Sizia, Esperto previdenziale FEDER.S.P.eV.

A mio giudizio la Sentenza in questione ha portata limitata per la sua specificità, cioè rivolta a coloro che hanno attivato un contenzioso (non ancora concluso con decisione di merito del giudice adito) contro la mancata progressione economica nel triennio 1991, 1992, 1993 della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), in particolare per il personale della Polizia di Stato, disciplinato dalla legge 121/1981 e dalle previsioni del contratto dei Ministeri (D.P.R. 44/1990, art. 9, c. 4 e 5), a seguito del decreto legge Amato 384/1992, convertito in legge 438/1992 (art. 7, c.1), che in realtà si limitava a prorogare “sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego)” (quindi bloccava il rinnovo dei contratti del triennio 1991, 1992, 1993, non anche i contenuti e le previsioni dei contratti in scadenza al 31/12/1990, ma che rimanevano evidentemente in vigore in regime di prorogatio)…

… continua a leggere ⇒  6.3.24_Parere su Sentenza Consulta n. 4-2024

…pisssi pissi…. bau, bau…

Per vie traverse, abbiamo ricevuto copia della Sentenza 1385/2024 del Tribunale di Roma – relativa alla causa civile di un ricorrente aderente CIDA, contro l’art. 1, c. 309 della legge 197/2022 (“la solita mancata/piena rivalutazione”).

Il ricorso è stato respinto per queste ragioni: 

Sentenza della C. Cost. 234/2020, in cui la Consulta ha dichiarato “…costituzionalmente legittimi i tagli alla rivalutazione, per mantenere obiettivi di bilancio previdenziale…” e che “…questo sacrificio per i pensionati delle gestioni speciali non è irrazionale perché evita – in un momento di grave crisi economica – notevoli disparità tra le diverse categorie di pensionati….”  …”che detto prelievo è sensibilmente contenuto, nelle sue dimensioni quantitative temporali…” …”che non viene violato il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico…” (Corte Cost. 173/1986, n. 96/1991, n. 501/1988)….

N.B.)
Insomma, per rigettare il ricorso, si citano Sentenze “vecchie e bacucche” come se l’Italia del 2024 non fosse ben diversa rispetto a quella del 1986 e come se si volesse dimenticare che, è sempre mancata una VALIDA giustificazione ai tagli alle Ns. pensioni e inoltre che la misura è stata reiterata dal 2008 in poi. 
Da ultimo, in questa benedetta Italia in cui il debito pubblico è progressivamente cresciuto negli ultimi 30 anni, (con regalie date a destra e a manca) solo ai pensionati INPS (over 5 volte il minimo) si da il compito “ingrato” di correggere il bilancio dello Stato e l’assurda spesa assistenziale dell’Inps!

 

Aggiornamento azioni legali 20.02.2024

Corte dei Conti di TRENTO:

Il Ns. legale Prof. Paolo Piva, ha discusso ieri la causa presso la C. Conti di Trento, con una “certa soddisfazione”, subito disillusa perché è stato depositato il Verbale in cui si “rigetta” il ricorso peraltro, entrando nel merito del problema.

Paradossalmente il più “forte argomento” (poco giuridico) della parte avversa è che i ricorrenti hanno pensioni “molto importanti” .

Quindi per il giudice monocratico (Cons. Robert Schülmers von Pernwerth), le Nostre pensioni possono essere significativamente e continuamente “taglieggiate” (dal 2008 ad oggi) con un danno progressivo e irreversibile.

N.B.)
Per l’ennesima volta un membro della C. Conti “finge” di non sapere che le Ns. pensioni sono il frutto di contributi versati all’origine (a far data dal 1° giorno di impiego presso la pubblica amministrazione): si tratta quindi di pensioni “meritate” ossia legate a contributi versati e non frutto di regalie assistenziali, come avviene a scapito del Bilancio Previdenziale INPS.

Per dirla ancora più chiaramente, ci attendiamo che – al momento della Sua pensione, il Cons. citato, rinunci a diferderla dai tagli pensionistici che – continuando questo “andazzo” delle leggi di bilancio pluriennali – colpiranno anche la Sua, di pensione!

 

Aggiornamento azioni legali 31.01.2024

Carissimi Tutti buongiorno, alcune “Notizie in Breve”.

Ieri pomeriggio (31/01/24) incontro Mencarelli-Biasioli con il Prof. Polo PIVA. È stato fatto il resoconto attuale delle AZIONI LEGALI contro i TAGLI ALLA RIVALUTAZIONE delle NOSTRE PENSIONI.

1.     C. Conti Venezia=  “ricorso inammissibile”;

2.     C. Conti Trieste=  ricorso “rigettato”, con motivazioni non ancora diffuse (ma , comunque, la C. C. Trieste entra nel merito del problema);

3.     C. Conti di TN= discussione il 20/02;

4.     C. Conti di BZ e MI= discussione il 21/3

Ad oggi, il problema sollevato dalla C.C. Venezia risulta assai discutibile perché (in data 17/08/23, n° 12, QM 2023) ) la Sezione Centrale delle C. Conti ha sentenziato che “a prescindere dalla domanda, la tutela giurisdizionale è comunque ammessa…x interesse ad agire”.

Modus operandi.

Ad oggi, l’ipotesi proposta dal Prof. PIVA all’APS-Leonida è quella di ricorrere in Appello per la sola sentenza di TS, quando sarà emessa. Ovvero, faremo un ricorso alle Sezioni Centrali di Roma, sperando che queste rinviino il problema alla C. Costituzionale. Altra possibilità, ricorso alla CEDU.

Ulteriore possibilità, impugnare al TAR LAZIO la circolare INPS applicativa della Legge Finanziaria per il 2024 (Art.1, c. 134 e 135 della legge 213/2023 (GU 303 del 30/12/23; S.O. n°40).

Secondo il Prof. PIVA, in prospettiva si potrebbero ipotizzare azioni legali alla Corte del Lussemburgo per mancato rispetto italiano del regolamento SEC 5/4/2013.

Comunque sia, la prossima Assemblea APS-LEONIDA di fine Marzo deciderà sulle azioni da intraprendere, anche sulla base delle nuove sentenze di TN, BZ, MI.

Ulteriore modus operandi: invio individuale di DIFFIDE all’INPS a “non applicare la legge di bilancio per il 2024”. Azione apparentemente poco utile (l’INPS – in precedenza- non ha mai risposto alle diffide) ma con valenza politica…

Chi vivrà, vedrà….
Quaero et non invenio, meliora tempora…

Il Presidente: Roberto Mencarelli
Il Segretario: Stefano Biasioli

Ricominciano le “bufale” previdenziali

del Prof. Michele Poerio
Segretario generale CONFEDIR
Presidente Nazionale FEDER.S.P.eV.

Leggo sulla stampa (Il Giornale di qualche giorno fa e altri quotidiani)  e sento dichiarazioni catastrofiche sulla situazione previdenziale da parte di politici di alcuni partiti, di qualche sottosegretario e via cantando, del tipo “la spesa pensionistica per il 2024 è stimata al 16% del PIL a quota 340 mld di euro. Nel prossimo anno il valore assoluto toccherà i 350 mld e nel 2026 i 360 mld”. Il che peggiorerebbe lo stato dei conti pubblici rischiando una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea (certamente così si verificherà  se l’ISTAT  continuerà a trasmettere ad EUROSTAT i dati aggregati delle spese previdenziali e assistenziali e non separati).

Si dà il caso che martedì 16 gennaio scorso si sia tenuto al Parlamento (Sala della Regina) (si veda nella pubblicazione precedente) la presentazione dell’undicesimo rapporto sul “Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano relativo al 2022”,elaborato dal Centro Studi e Ricerche “Itinerari Previdenziali” diretto dal Prof. Alberto Brambilla (già Sottosegretario al Lavoro) alla presenza delle varie forze politiche…

…continua a leggere ⇒ Ricominciano le bufale previdenziali – pubblicato al 20.1.24 su StartMag.it

2 Articoli dall’XI Rapporto Itinerari Previdenziali sul Sistema Previdenziale

UN WELFARE GENEROSO MA SOSTENIBILE: PERCHÉ SEPARARE PREVIDENZA E ASSISTENZA…  Sono 157 i miliardi assegnati a oneri assistenziali nel 2022, con una spesa cresciuta del 126% nell’arco di un decennio. Tutto sommato stabile invece quella per prestazioni previdenziali, che vale il 12,97% del PIL: un valore in linea con la media europea ma distante da quello comunicato a Bruxelles. Generando confusione ed esponendo il Paese al rischio di una dura riforma.  Di Mara Guarino da ⇒ ItinerariPrevidenziali_17.1.24_Un welfare generoso ma insostenibile-perché separare previdenza e assistenza

PREVIDENZA, il SISTEMA È SOSTENIBILE (purché le età di pensionamento siano coerenti con la demografia)…  Secondo l’ultimo Rapporto Itinerari Previdenziali, nel 2022 il rapporto attivi/pensionati si è attestato a quota 1,4443: la “soglia della semi-sicurezza” dell’1,5 è ancora lontana ma, nel complesso, il sistema regge e continuerà a farlo, a patto di compiere – in un Paese che invecchia – scelte oculate su politiche attive per il lavoro, anticipi ed età di pensionamento.  Di Mara Guarino da ⇒ ItinerariPrevidenziali_16.1.24_Previdenza, il sistema è sostenibile-purché le età di pensionamento siano coerenti con la demografia

XI RAPPORTO ITINERARI PREVIDENZIALI

Annuncio importante! Udienza C. Conti di Trieste 17.01.2024

In data odierna, abbiamo discusso davanti alla Corte dei conti di Trieste e il Giudice ha emesso, purtroppo, un dispositivo di rigetto, che qui si allega, a spese compensate.
Ci mancano ancora le discussioni di Trento (il 20 febbraio) nonché Bolzano e Milano il 21 marzo p.v.
Confidiamo che qualche Corte delle diverse adite siano disposte ad un rinvio.
Torneremo sul tema non appena ci sono novità.
Cordialmente,
Paolo Piva e Diego Baldi