Cari PENSIONATI, COSA FA L’INPS? GIOCA O PRENDE PER I FONDELLI?
Perché questa domanda? Perché un nostro iscritto altoatesino (ovvero un iscritto all’APS LEONIDA), il Dr. A.J. (non ne citiamo il cognome intero sia per riservatezza ma anche perché trattasi di cognome difficilissimo) ha ricevuto dall’INPS locale nei giorni scorsi, l’invito a SALDARE UN DEBITO CON l’INPS di euro 22.413, per “pensione indebitamente percepita” ossia per effetto di un loro (di quelli dell’INPS) erroneo/errato calcolo sull’entità della pensione assegnata al Dr. A.J.
ALCUNI DETTAGLI
Il Dr. in questione è andato in pensione, dopo 40 anni di contributi, con decorrenza 1/1/2016 (n°…427; atto …..30357) con pensione annua di euro 181.552,75.
Possediamo altri dettagli che, per privacy, evitiamo di scrivere. Nell’atto in questione era precisato che “…la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria..”.
In data 14/09/18 (Prot. INPS locale n°…2788) la pensione veniva ricalcolata in 187.737,88 euro. Nell’atto era specificato che “la presente annulla e sostituisce l’atto precedente BZ..(…30357). Erano allegati i dettagli del nuovo calcolo.
In data 24/12/19 il Collega riceveva nuova lettera INPS locale (Prot. INPS…2458) in cui veniva trasmesso atto BZ ….14711 “con cui è stata conferita pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema retributivo, a far data dall’1/1/2016. Il settore pagamento provvederà al calcolo dell’importo indicato, confrontandolo con quanto già erogato e potrà determinare un conguaglio a suo favore….Avverso il presente atto Ella potrà presentare ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza della gestione di competenza…”
In sintesi, la pensione veniva ridefinita in 181.702,44 euro (n°….5427). QUESTO ATTO ANNULLA l’atto Bz n°….4188 (dell’8/6/17).
TUTTO FINITO, dopo anni? NO !
Infatti, il giorno 2/1/2020, il buon Dr. A.J. riceveva dall’INPS una sollecitazione perentoria a pagare…” UN INDEBITO PENSIONISTICO di euro 22.413,35 (pens. n° …5427)….”
Quali le motivazioni? Almeno 8 tra leggi e regolamenti vari:
– Legge 214/2011 (art.21,c.1)…soppressione dell’INPDAP;
– TU pensioni ( 274/91 e s.m.i.)
– DPR 538/86, art.8,c.2….rifusione delle somme…
– Legge 131/1983 (art.30, c.4)….responsabilità del datore di lavoro
– TU 1092/1973—>Art.30, legge 177/1976
– DPR 429/1986, (art. 44,c.3) ..il pensionato deve comunicare all’INPDAP ogni fatto che causi riduzione della pensione o riduzione degli assegni accessori…
– Art. 2033 c.c…..obbligo di restituzione delle somme pagate e non dovute…
– legge 190/2014 (art.1,c.707).
Ovviamente, seguiva una serie di tabelle di ricalcolo…
Impaurito, il nostro iscritto si rivolgeva a Noi per spiegazioni.
CONSIDERAZIONI di APS-LEONIDA
A Noi, che abbiamo fatto i medici per una vita ma che comunque abbiamo avuto a che fare con amministrazioni pubbliche di diversa tacca (scadente, discreta, buona), la cosa è parsa sia strana che assurda .
Innanzitutto che questo balletto di cifre sia durato anni: almeno 3, ma non è finito…il balletto. Anzi il ballo scatenato….relativo a cifre instabili…
Ci è poi venuto in mente che, sul tema pensionistico, esiste un principio detto “IRREPETIBILITÀ delle PENSIONI”, garantito dall’art.52 della legge n° 88/1989. E, guarda caso, questa legge non è stata citata dall’INPS altoatesino, né tanto meno, è stata applicata una sentenza della Cassazione (482/2016).
Ne ricordiamo, in sintesi, la sostanza. Il principio è quello della
IRRIPETIBILITÀ delle PENSIONI
Le somme di pensione percepite in buona fede non possono essere ripetute.
Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della stessa,ma ciò non comporta il recupero delle somme così corrisposte, a meno che la prestazione indebita sia conseguenza di un comportamento doloso posto in essere dall’interessato (principio generale dell’irripetibilità delle pensioni ex art. 52 L. n. 88/89).
A) Legge n. 88 del 1989, Articolo 52 – prestazioni indebite.
1. Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
B) Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro – sentenza n. 482 del 8 marzo 2016, pubbl. 11.01.2017
“… le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di «errore di qualsiasi natura» commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato (ipotesi, quest’ultima, che nella specie, non sussiste).”
COMMENTINO FINALE
Questa è l’Italia di Oggi. Perfino l’INPS dell’Alto Adige perde colpi e dimostra di non conoscere le norme pensionistiche “essenziali”.
Ignoranza o tentativo di prevaricazione ? Al lettore la scelta.
Noi dell’APS diciamo che storie come queste dimostrano la validità della nascita e dello sviluppo della nostra Associazione a tutela dei pensionati. Associazione libera, autonoma, vigile e attiva, anche in casi come questo.
Ci sarà pure un GIUDICE, a Berlino !
Stefano Biasioli,
Segretario APS-Leonida