DECISIONE 10/19 luglio 2018 -Corte Europea dei diritti dell’uomo

Decisione 10/19 luglio 2018, prima sezione, della Corte europea dei diritti dell’uomo.  Ricorsi n. 27166/18 e 27167/18 di Aielli ed altri 10.058 ricorrenti contro l’Italia.

Sentenza AIELLI ET AUTRES c. ITALIE

La decisione è stata di irricevibilità, per manifesta infondatezza dei ricorsi.

Sulla formula del dispositivo adottata, si rammenta che l’art. 35 della Convenzione, dopo aver indicato ai commi 1 e 2 le condizioni di ricevibilità dei ricorsi, prevede altresì che la Corte dichiari irricevibile il ricorso se ritiene che esso sia “manifestamente infondato o abusivo”.

È stato questo, appunto, il caso.

Veniamo ora alla motivazione della sentenza, racchiusa in sole 5 pagine coerentemente con la formula di «irricevibilità per manifesta infondatezza» adottata dalla Corte.

I ricorrenti avevano fatto leva su due argomenti a loro favore.

a) avevano invocato la violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, che tutela il rispetto del diritto di proprietà (nella sua giurisprudenza, la CEDU considera i trattamenti pensionistici pertinenti a tale norma della Convenzione);

b) l’interferenza dello Stato sul godimento del diritto alla pensione (sul meccanismo di perequazione) nel caso all’esame vi è stata, ma tale interferenza era giustificata da un’utilità pubblica, per l’attuazione di prevalenti politiche sociali ed economiche;

c) circa il profilo della proporzionalità, la Corte osserva che vanno valutati tutti gli elementi concorrenti nel contesto in causa, non soltanto il mero dato quantitativo, cioè la percentuale della riduzione. Questa, relativamente ai ricorrenti, era progressivamente di 1,62%; 2,16%;2,43% e 2,7% ed è stata ritenuta dalla Corte “non significativa”. Il contesto economico particolarmente difficile e le risorse limitate dello Stato italiano, esposto al rischio di apertura di un procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea, hanno giustificato l’interferenza. Inoltre, secondo la Corte l’art. 1, prot. 1, CEDU non garantisce l’intangibilità del trattamento pensionistico per gli anni a venire (vengono citati i precedenti: Cichopek ed altri c. Polonia; Da Conceicao Mateus e Santos Januario c. Portogallo).

Alla seconda censura, la Corte si è limitata ad osservare che:

a) l’art. 6, c 1, della Convenzione non reca alcuna garanzia di diritto sostanziale;

b) comunque, non vi è stata un’interferenza del legislatore, mediante il DL n. 65/2015, nei processi pendenti tale da influenzarne l’esito, poiché i ricorrenti hanno potuto effettivamente contestare l’applicazione del decreto stesso davanti ai tribunali nazionali senza alcuna interferenza.

Conclusione: niente di nuovo sotto il sole. E’ confermata la tendenza giurisprudenziale manifestata negli ultimi anni dalla Corte.

L’art.1, prot. 1, della Convenzione sul rispetto del diritto di proprietà reca il limite delle “ragioni di pubblica utilità” per le quali gli Stati contraenti possono incidere su tale diritto.

Il contenzioso davanti alla Corte sulle prestazioni di sicurezza sociale (welfare) pur ammesse dalla stessa Corte in un’interpretazione ampia del concetto di tutela della proprietà, si caratterizza però per riconoscimenti sostanziali assai limitati, negli anni più recenti, a causa della negativa congiuntura economica.

In numerose pronunce, come questa in commento e quelle citate sopra, la particolare gravità della crisi economica-finanziaria degli Stati è stata ritenuta ragione sufficiente a giustificare misure riduttive dei trattamenti previdenziali o assistenziali, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

In sostanza, la Corte attribuisce agli Stati contraenti un certo margine di discrezionalità e la possibilità di intervenire sul welfare, laddove vi siano esigenze di interesse collettivo e le risorse siano limitate.

Devono però essere rispettati i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Tagli di importo eccessivo e non plausibile, o discriminatori (cfr. anche l’art. 14 della Convenzione recante il divieto di discriminazione) non potrebbero – presumibilmente – ricevere il via libera dalla CEDU.   

Alleghiamo inoltre l’articolo del Consigliere di Giunta UNPIT – Riccardo Borserini che sarà riportato sul sito UNPIT ed inviato ai media.

Sentenza Cedu-Correttezza politica e rigore giuridico