di Pietro Gonella
1) È necessario innanzitutto fare una premessa: chiarire la differenza tra “Previdenza” e “Assistenza”.
Il primo termine “Previdenza” si riferisce semanticamente all’ambito/al settore in cui la posizione di chi è titolare di “versamenti contributivi” validi per legge (effettivi, in quanto effettuati in costanza di attività lavorativa, e figurativi, in quanto riconosciuti/ricoperti dalla Stato per maternità, per servizio militare, per prepensionamenti per crisi aziendali o per altre cause) dà diritto ad un trattamento pensionistico.
Il secondo termine “Assistenza” si riferisce semanticamente all’ambito/al settore in cui la posizione di persone/soggetti versanti in condizioni di indigenza e/o necessità sociale dà titolo, in quanto cittadini, ad essere aiutati dalla Stato organizzazione attraverso la fiscalità generale. Si tratta, è bene sottolinearlo, di persone/soggetti che non hanno versato alcun contributo o hanno versato contributi in misura tale da avere diritto ad una prestazione previdenziale inferiore al trattamento minimo; in presenza di tale ultima fattispecie scatta l’intervento assistenziale qualificato come “integrazione al trattamento minimo” dell’assegno, integrazione a carico della fiscalità generale… → CONTINUA A LEGGERE_19.09.18