SANITÀ: il Pnrr da “una tantum” a strumento di riforma

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che la Commissione europea ha accolto con un favore superiore alle aspettative di numerosi osservatori ed analisti, sarà una «una tantum» od una strategia che verrà perseguita per diversi lustri, ed anche decenni, sino a quando non si saranno ridotti gli squilibri che rendono l’Unione europea (Ue) ed in particolare l’eurozona non ancora un’«area ottimale»?

Se lo chiedono in molti. È ovviamente una domanda prematura perché al fine di convincere gli Stati maggiormente scettici sulla capacità di quelli più fragili di fare bene i loro compiti, questi ultimi dovranno dare prova di saper attuare riforme ed investimenti in modo efficiente ed efficace. Il Premio Nobel Robert Mundell, recentemente scomparso nella sua residenza nei pressi di Siena, ammoniva che sarebbero stati necessari, a lungo, trasferimenti ai più fragili per fare funzionare la moneta unica ed averne i benefici.

Tuttavia, è buon segno avere The Long View (ossia sapere guardare lontano) come è intitolata da anni una rubrica di Rob Long sul settimanale americano The National Review…

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…ecco un Nostro Articolo… SUL PNRR in tema di Sanità Pubblica

TUTTI i POSSIBILI EFFETTI del PNRR in TEMA di SANITÀ PUBBLICA

Articolo di P. Gonella e S. Biasioli

La pandemia Covid sembra aver smosso le acque, in Europa e in Italia. Ci sono voluti almeno 150.000 morti italiane, indotte direttamente o indirettamente dal Covid, per indurre l’Europa prima e il Governo italiano (poi) a prevedere all’interno del Pnrr un finanziamento specifico per una drastica riforma del Ssn italiano, datato 1978 e con pochi ritocchi da allora.

In un recente articolo abbiamo ricordato che, da almeno 25 anni, ci stiamo battendo per una modernizzazione del Ssn, volta ad evitare un suo declassamento, per l’evidente incapacità delle strutture sanitarie previste e create dalla legge 833 (1978-2021) di far fronte ai nuovi bisogni sanitari e al drammatico cambiamento delle patologie più gravi e a maggior consumo di risorse.

Il dramma del Covid – e i chiari indirizzi europei – hanno fatto elaborare a Draghi, all’interno del Pnrr, un abbozzo di riforma sanitaria, con un finanziamento specifico di circa 19-20 miliardi, anche se ne servirebbero molti di più (almeno 32).

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I 24.000 del Pnrr

da ilcommentopolitico.net  – di Bagehot

12 giugno 2021

Stanno per decollare 24.000 assunzioni a termine nella pubblica amministrazione per realizzare, rendicontare e vigilare sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Verranno utilizzate modalità nuove di selezione ed anche una tipologia nuova (per la pubblica amministrazione e non solo) di contratti di lavoro. Le procedure di selezione daranno peso considerevole ai titoli (lauree, specializzazioni, esperienze professionali pregresse). I contratti prevedranno verifiche in base al conseguimento degli obiettivi. Le 24.000 nuove assunzioni saranno parte di un’immissione molto più grande (si parla di 140.000 persone nei prossimi tre anni) derivante dalla fine del blocco al turnover, nonché dalla necessità di ringiovanire una pubblica amministrazione che, soprattutto nei ranghi della dirigenza, è molto invecchiata ed ha evidenti difficoltà a tenere il passo con nuovi metodi di lavoro, nuovi processi e nuove tecnologie. In effetti, è in corso una rivoluzione di cui i 24.000 del Pnrr sono il primo stadio, nonché un esperimento.

L’European Institute of Public Administration (Eipa), in partnership con le Università di Milano (Statale), Firenze (Cesare Alfieri), Venezia (Cà Foscari) e la Scuola Nazionale d’Amministrazione (Sna), sta organizzando una serie di seminari. Vediamo alcuni punti salienti emersi dai primi. In breve, negli ultimi dieci anni la pubblica amministrazione italiana si è ristretta (- 2,3%), si è invecchiata (nel 2001 la fascia d’età più numerosa era quella tra i 45 ed i 49 anni, nel 2019 è quella tra i 55 ed i 59 anni), ha gradualmente perso i corpi tecnici (quelli più importanti ai fini della realizzazione del Pnrr) mentre è cresciuta la proporzione di funzionari e dirigenti con una cultura giuridico-amministrativa. In breve, i pensionamenti crescono e i canditati per le professionalità e competenze necessarie scarseggiano…

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Obbligo vaccinale e scudo penale per i medici: una vittoria di Pirro e tanti interrogativi

09 giugno 2021,
da Avv. Vania Cirese (Responsabile ufficio legale ACOI)

Il Dpcm Draghi sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il testo non ci lascia tranquilli. Gli articoli che riguardano i professionisti della salute sono l’art. 3 e l’art.4.

Art. 3 (responsabilità sanitaria e la somministrazione del vaccino anti Sars COV2)
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”

La necessità di uno “scudo penale” protettivo per i vaccinatori è stata invocata e giustificata a seguito dell’avvio dell’indagine sulla morte di un siciliano deceduto poche ore dalla somministrazione  del vaccino. Nel registro degli indagati è stato iscritto anche chi ha effettuato l’iniezione. Associazioni e ordini professionali hanno chiesto uno “scudo penale” per proteggere i medici vaccinatori a seguito di altri casi, a Trapani, Napoli e Biella anche se poi l’esame autoptico ha escluso la sussistenza di nesso causale.

Alla domanda spontanea e legittima chi statuirà che la punibilità è esclusa non può che rispondersi: il magistrato.

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e articolo pubblicato su StartMag.it