ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)
1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «a 1,5 volte», sono sostituite dalle seguenti: «all’importo»;
b) al comma 11, ovunque ricorrano, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,3 volte».
Nella Sezione «Documenti» di questo sito abbiamo pubblicato il testo integrale della “Bozza” (aggiornata al 23/10/23) del testo della Legge di Bilancio 2024