INCAZZATURE DA LOCKDOWN – Parte 3

di Stefano Biasioli

ARTICOLO 13 e ARTICOLO 32 della COSTITUZIONE: quale ha la priorità?

Ai più deve essere sfuggito che il Tribunale di REGGIO EMILIA (dott. De Luca, GIP, sentenza 54/2021) ha sentenziato che: “l’autocertificazione falsa in zona rossa non è reato”.

“L’autocertificazione è incompatibile con lo stato di diritto nel nostro paese…”….. “la libertà personale è inviolabile, recita l’art. 13 della nostra Costituzione… e può essere limitata solo dalla autorità giudiziaria…”.

La sentenza si riferisce ad una certificazione (falsa) prodotta da una signora ex DPCM 8/03/2020, relativo alle zone rosse al Nord.

Secondo il GIP la tutela della libertà personale (art. 13 della Costituzione) non ha un valore sociale inferiore alla tutela della salute personale e collettiva (art. 32), funzione che – anzi – la stessa Costituzione pospone alla prima (art. 32 verso art. 13) e non viceversa!

DEDUZIONE: se la pandemia produce condizioni che portino a restrizioni della libertà personale (ma come motivate e giustificate? L’Italia è diversa dalla maggioranza dei paesi occidentali, che hanno normato diversamente?), allora IL PARLAMENTO DEVE MODIFICARE la COSTITUZIONE (con doppia votazione parlamentare).

Insomma, secondo il GIP De Luca (e Noi siamo con Lui) un DPCM, un DECRETO LEGGE, una LEGGE NON POSSONO LEGITTIMAMENTE OBBLIGARE I CITTADINI ALLA CLAUSURA DOMICILIARE !