Vi scrivo per aggiornarvi sulle recenti iniziative legali, che vanno ad integrare le azioni da noi promosse.
La Corte dei Conti sezione giurisdizionale del Veneto ha emesso un’altra pronuncia, relativa ad un ricorso patrocinato dallo studio Angiolini, purtroppo a noi contraria.
Il Giudice ha emesso, infatti, una pronuncia secondo l’Avvocato incredibile, oltre che errata, con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per una pretesa insufficiente illustrazione e documentazione della situazione pensionistica dei singoli ricorrenti, come legittimante al ricorso. La situazione di ogni singolo ricorrente, invero, è stata illustrata e documentata, per quel che serviva alla legittimazione al ricorso, e quindi quanto all’applicazione dei “tagli” contestati alle pensioni, con documenti raccolti e controllati per ciascuno dei ricorrenti stessi. Per diversi altri motivi, una tale inammissibilità non ha ragion d’essere per cui si è deciso di reagire proponendo appello alla Corte dei conti centrale.
Una buona notizia è che anche il Tribunale di Milano ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art.1 comma 260/1 della L.145/2018.
Ciò consente di proporre intervento dinanzi alla Consulta per i ricorrenti il cui giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è stato sospeso in attesa della definizione della pronunzia di costituzionalità. Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale non sono ammissibili gli interventi senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo, per tale motivo gli Avvocati hanno deciso di proporre intervento per i ricorrenti del Veneto in quanto l’ordinanza di sospensione del giudizio è ben motivata ed articolata, e conseguentemente ci permette di ben sperare nell’accoglimento dell’intervento.
Un caro saluto
Michele Poerio
(segretario Generale Confedir)
Roberto Mencarelli
(Presidente APS-Leonida)